Disdetta o Recesso? Vediamo le differenze

Disdetta o Recesso? Vediamo le differenze

Due parole che spesso possono creare confusione nell’ambito delle locazioni sono “disdetta” e “recesso”. Questi termini indicano azioni diverse che possono essere intraprese da una delle parti coinvolte in un contratto d’affitto ma spesso possono essere erroneamente utilizzate come sinonimi. In questo articolo, esamineremo le differenze tra disdetta e recesso e quando ciascuna opzione può essere utilizzata.

Recesso:

Il recesso è il termine utilizzato per indicare l’azione di una delle parti che interrompe unilateralmente il contratto prima della sua scadenza. Il recesso è un diritto previsto dalla legge può essere effettuato secondo le disposizioni stabilite nel contratto di locazione, e in genere richiede un periodo di preavviso.

Quando è consentito il recesso?
La risoluzione anticipata dal contratto è possibile solo in determinate circostanze, molto più circoscritte per il proprietario, al fine di dare più garanzie all’inquilino.

Secondo la legge l’inquilino può recedere dal contratto di affitto prima della sua naturale scadenza in qualsiasi momento ma solo in presenza di gravi motivi (come trasferimento del posto di lavoro, problemi familiari), dandone comunicazione al locatore, tramite raccomandata, con preavviso solitamente di 6 mesi, ma ci si può accordare per un periodo diverso all’interno del contratto.

Quando il locatore può recedere anticipatamente dal contratto di affitto, prima della sua scadenza?

Il locatore, a differenza del conduttore, non può recedere dal contratto liberamente ma deve aspettare la prima scadenza (dopo i primi 4 anni nei contratti 4+4, dopo i primi 3 anni nei contratti a canone concordato 3+2), dando sempre un preavviso di sei mesi, ma solo in presenza di giustificato motivo:

  • Deve destinare l’immobile a propria abitazione oppure ad abitazione dei suoi familiari (entro il secondo grado)
  • Destinazione dell’immobile per finalità pubbliche, purché possa offrire al conduttore un altro immobile idoneo
  • Disponibilità da parte del conduttore di un altro immobile all’interno dello stesso Comune
  • Necessità di effettuare lavori di ristrutturazione
  • Previsione di effettuare una radicale ristrutturazione (ovvero demolizione o trasformazione dell’edificio)
  • Il conduttore non occupa l’immobile in modo continuativo
  • Il locatore ha intenzione di vendere l’immobile a terzi (la legge riconosce al conduttore il diritto di prelazione, ma si possono prendere accordi differenti direttamente nel contratto di locazione).

Vediamo quindi che il proprietario a differenza dell’inquilino è più vincolato al contratto di locazione, e nelle locazioni transitorie non si prevede la possibilità del locatore di recedere.

Disdetta:

La disdetta di un contratto di locazione invece indica la decisione di chiudere il contratto di locazione e non rinnovarlo oltre la sua scadenza naturale, (dopo 8 anni se si tratta di un contratto 4+4 oppure dopo 5 se si tratta di un canone concordato 3+2) questo perché i contratti di locazione, a meno che non si prendano accordi diversi, si rinnovano automaticamente alla loro scadenza naturale. Quindi la disdetta interrompe il rinnovo automatico di un contratto. Generalmente, avviene per motivi specifici, come il trasferimento in un’altra città, oppure la decisione di vendere la proprietà. La disdetta deve essere notificata in anticipo in conformità con quanto previsto nel contratto d’affitto.

 

Alessandra Galeno

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